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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 2700 milioni di lire, da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato
interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario
1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei
programmi di assistenza tecnica a di produttivita'.
Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sara'
depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato
o presso l'Istituto di emissione.
A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la
realizzazione dei programmi di produttivita', che dovranno essere
rimborsate al Fondo lire Interim-Aid, previsto dall'Accordo stipulato
dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America,
ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948,
n. 153.