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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi
civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali).
E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di
coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e
riqualificazione professionale dei ciechi civili e della
organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni
ed enti pubblici e privati.
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione
autonoma.
Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo
eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le
norme previste dal successivo art. 7.
Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni
dello Stato.