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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, e' stanziato
nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la
somma di annue lire 300.000.000 per assistenza ai liberati dal
carcere.