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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non
riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio,
nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed
aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte
dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire
e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi
assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n.
663, 27 marzo 1953, n. 177.
In favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di
mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal
contributo statale.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della
Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione
dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per
l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni
degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.