Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10
gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e
mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le
regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrate
dalle alluvioni verificatesi dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954.
A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire sette miliardi e
500.000.000.