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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali vengano a
trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 134 del
testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza
dal 30 settembre successivo al giorno in cui si maturano le
condizioni suddette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO