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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della
legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano
orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata
la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al
1965-66 compresi.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni
sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli
esercizi successivi.