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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a disporre la
costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie
allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali
malsani e simili.