Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli optanti Alto-atesini, gia' esclusi dal riacquisto della
cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto ed otterranno la
cittadinanza italiana ai termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13
giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1 dicembre
1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni
contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre
1951, n. 1515, nonche' di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008,
salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a
pena di decadenza, con modalita' analoghe a quelle previste dalle
disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della
stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per
coloro che a tale data abbiano gia' conseguito la cittadinanza
italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione
della cittadinanza italiana.