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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario
di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente
regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con
regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti
dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti
loro concessi dalle norme vigenti.