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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e'
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e
successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di
lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia,
alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al
ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province
e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini
della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".