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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il
Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a
riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di
grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO