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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella
allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive
modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado:
Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantu', Cascina,
Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalu', Chiavari
Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro,
Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco,
Velletri e Verona.
Il Museo artistico industriale di Roma e' classificato in Istituto
d'arte.