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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente
prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge
18 gennaio 1952, n. 36, e' computato sia ai fini del compimento
dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione
ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio
1949.