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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di
"Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione".
Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento
della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1,
e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del
C.A.S.A.S.