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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e'
sostituito dal seguente:
"Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono
a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli
affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge
dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le
sorelle viventi a carico.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni
concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone
di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente
iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di
musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi
superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma
equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al
compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre
il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del
lavoratore assicurato.
Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili
permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie
indipendentemente dai limiti di eta'".