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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 413,
deve intendersi nel senso che le indennita' previste dagli articoli
67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra
il 1 gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle
condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106,
108, e 110 della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - VANONI - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO