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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie,
escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per
il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n.
54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO