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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il
Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, ai sensi
del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed
economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in
annualita' agli enti e societa' previsti dalle citate disposizioni,
che costruiscono case popolari:
a) lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55;
b) lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 ai
1958-59 compreso.