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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra
la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, concluso a Roma
il 29 aprile 1953.