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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I macchinisti navali in seconda di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal
10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici
mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al
naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di
macchine a vapore di potenza superiore a cento cavalli nominali,
possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unita'
munite di macchine a vapore di potenza nominale non superiore a
quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo
suddetto, sempre che si tratti di unita' in esercizio nel
Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al
rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.