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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali
in servizio permanente effettivo retribuito nonche' al personale
civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale e sue specialita' cessati dal servizio per effetto del
decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, e' concesso, qualora siano
stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza
della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili
assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di
pensione o l'indennita' una tantum indicati negli articoli seguenti.
Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli
anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio,
sara' sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento
di pensione decorre del 1 luglio 1952.
Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono
incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla
sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma e' ridotto
della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.