Legge Ordinaria n. 72 del 20/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1954)
Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali
in  servizio  permanente  effettivo  retribuito  nonche' al personale
civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale  e  sue  specialita'  cessati  dal servizio per effetto del
decreto-legge  6  dicembre  1943, n. 16-B, e' concesso, qualora siano
stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza
della  predetta  milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili
assimilati  e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di
pensione o l'indennita' una tantum indicati negli articoli seguenti.
  Per  i  sottufficiali  i quali siano stati promossi ufficiali negli
anni  1940-43  e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio,
sara' sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento
di pensione decorre del 1 luglio 1952.
  Per   gli  ufficiali  e  i  sottufficiali  che,  provenienti  dalla
disciolta  milizia  volontaria  per  la  sicurezza  nazionale, furono
incorporati  nelle  legioni  libiche  il  periodo  di iscrizione alla
sezione  assegni  vitalizi prescritto dal precedente comma e' ridotto
della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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