Legge Ordinaria n. 722 del 24/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 27 agosto 1954)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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