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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del
crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato e'
autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso,
per somma non superiore a lire 100 milioni.
La spesa di lire 100 milioni sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici.