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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri
delle strade statali dipendenti dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade statali (A.N.A.S.) che non godano di alloggio demaniale, e'
fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con
prole minorenne convivente ed a carico; in lire 9000 annue per il
rimanente personale.
L'indennita' di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri
delle strade statali dipendenti dall'A.N.A.S. che risiedano in
localita' riconosciute malariche, e' fissata nella misura di lire 24
giornaliere.
Le nuove misure delle indennita' di cui ai due precedenti commi
hanno effetto dal 1 luglio 1951.