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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare
e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuito, ad
integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un
miglioramento pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo
previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.
Per le modalita' della corresponsione di tale miglioramento
provvederanno, con apposito decreto, i Ministri competenti di
concerto con il Ministro per il tesoro.