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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di
funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del
diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3
settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n.
1803, e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.