Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e'
cosi' sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari
suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio
nel decennio immediatamente precedente alla data della presente
legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".