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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica
federale di Germania;
a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione
e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo
finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni
sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per
il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e
Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.