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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'art. 4,
dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1
marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198,
sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5
e 6.
L'art. 2 del suindicato decreto-legge e' soppresso.