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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga
o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I
a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n.
767, e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno
concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta
tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima
mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 31
dicembre 1953.
Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta
anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi
del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va
arrotondato per eccesso a lire cento.