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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che
risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle
navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali
intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla
stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o
semidiesel di potenza inferiore ai 24 H. P. A., potra' essere
concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire
1.200.000.
Sui mutui, la cui durata non potra' superare i dieci anni, sara'
corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo,
comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante,
limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il
salvataggio, e di ogni altra spesa.