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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8
gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:
a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non
superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a
dieci e non superiore a venticinque";
b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati"
sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che
va dal 15 novembre al 31 marzo.