Legge Ordinaria n. 863 del 26/09/1954 (Pubblicata nella G.U. del 27 settembre 1954)
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta  avranno  luogo  secondo le norme del decreto Presidenziale 8
gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:
    a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non
superiore  a  ventotto"  sono  sostituite le parole: "non inferiore a
dieci e non superiore a venticinque";
    b)  art.  12,  primo comma; alle parole: "per ventotto candidati"
sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
  Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che
va dal 15 novembre al 31 marzo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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