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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi
percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le
seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati,
istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle
tabelle allegate.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti,
proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma
dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il
disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile
1950, n. 130.
La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non
potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione
o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal
computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e
compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio
finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione
del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in
occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti
dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del
riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale
fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri interessati.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio
1954, e' ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi
soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere
dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno
personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e
compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario
1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto
dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento
economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle
imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti
secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti
previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
- ERMINI - MATTARELLA -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO