Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534,
concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori
dei registri immobiliari ed al dipendente personale di
collaborazione, con le seguenti modificazioni:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio
ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati
nella tabella allegata.
Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della
legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.
Il primo comma, prima parte, dell'art. 2, e' sostituito dal
seguente:
Sulla quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della
tabella allegata al presente decreto, spettanti ai conservatori dei
registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto
delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, e'
dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Gli emolumenti di cui all'art. 1 sono dovuti per meta' al
conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e
per meta' al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo,
addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano
per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del
servizio ipotecario gli emolumenti che sono ragguagliati al numero
delle facciate scritte.
Le modalita' per la ripartizione tra il personale di collaborazione
degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le finanze.
La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di
collaborazione non puo' eccedere i due terzi dello stipendio,
retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle
annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio
1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta
ad altro titolo.
Le somme attribuite ai sensi del primo comma al personale di
collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente,
sono versate, a cura dei conservatori o dei procuratori incaricati
del servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione,
in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile degli emolumenti
riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione, durante
l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla
applicazione del terzo comma del presente articolo, e' attribuita a
titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in
occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti
dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del
riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad
appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze.
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
Nulla e' innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10
della legge 11 aprile 1950, n. 130.
La tabella allegata al decreto e' sostituita da quella allegata
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO