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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle
strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli
autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno
carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocita' di
chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la
velocita' di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non debbono altresi' superare la velocita' di chilometri 60 all'ora
gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti
limiti di peso.
Il Ministro per i trasporti prescrivera' i dispositivi atti a
garantire l'osservanza dei limiti di velocita' di cui al precedente
comma.
E' in facolta' dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per i trasporti, di stabilire i limiti massimi di
velocita' per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di
strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".