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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e' sostituito dal
seguente:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno),
dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del
lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo
Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano
retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da
essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra
indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad
un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a
quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione
o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle
quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la
loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera
nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra
nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera.