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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'art. 8 della
legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto
provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee
automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:
ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non
superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di
autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;
ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi
carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia
limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;
ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente
capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla
settimana.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano
le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n.
1822.