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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei
rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato
trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del
dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a
riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima
di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.