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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in
ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio
finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del
cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di
cereali, di foraggere e di piante orticole.
I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e,
nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori
agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.