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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessita' piu' urgenti in
caso di pubbliche calamita' naturali, ai sensi del regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15
marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.