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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad elevare di un
miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale
assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno
1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.
Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la
garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1
della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO