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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica
indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo
articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso
del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i
materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso
elenco sara' indicata per ciascuna voce la misura unitaria del
rimborso.