Legge Ordinaria n. 104 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1955)
Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  90  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative sul
reclutamento  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e' sostituito dal seguente:
  "I  figli  adottivi  e  gli affiliati possono ottenere l'ammissione
all'eventuale  congedo  anticipato  per  i  titoli relativi alla loro
famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo'
essere   concesso   anche   per   i  titoli  relativi  alla  famiglia
dell'adottante  o  dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso,
il  rapporto  di  affiliazione  sia  intervenuto non oltre la data di
compimento del 12° anno di eta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 marzo 1955

                               EINAUDI

                                                 SCELBA - DE PIETRO -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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