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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4
novembre 1950, n. 1043, e' modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1,
lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno
due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1,
lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI -
TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO