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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o
specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi
diritto alle indennita' di cui alle tabelle I e II annesse alla legge
8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilita con decreto del Presidente della
Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto
con il Ministro per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: MORO