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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo
comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli
invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una
attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e'
aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della
tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E;
lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G;
lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
senza assegno di superinvalidita'.