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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli
atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti
attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio
esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.