Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del
Codice civile, e' aggiunto il seguente:
"L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza
il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore
che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un
Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati
motivi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO