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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre
1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi
finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese
concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di
assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a
carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.
Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per
l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture
di credito e' elevato, limitatamente agli esercizi finanziari
1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:
1) per le aperture di credito a favore dei
prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Na
poli, Roma, Torino e Venezia a................ L. 200.000.000
2) per le aperture di credito a favore di
altri funzionari delegati a................... " 100.000.000